Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49780 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 49780 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA MONICA NOME
NOMENOME> nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 17 aprile 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in due anni, otto mesi di reclusione e seicento euro di nnulta la pena inflitta in primo grado a NOME COGNOME per il reato di truffa aggravata continuata.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per “inosservanza o erronea applicazione della legge penale”, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare la eventuale sussistenza di una delle cause previste dall’art. 129 del codice di rito.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti editt ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Questa Corte, inoltre, ha evidenziato che la diversa fisionomia del concordato in appello «rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal diverso contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – comporta che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall’art. 448bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata» (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, NOME, Rv. 277196).
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023.