Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49682 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 49682 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, la Corte di appello di Venezia ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e – ritenute prevalenti le già applicate circostanze attenuanti generiche – ha rideterminato la pena irrogata in anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazione dell’art. 360 cod. proc. pen., come dedotto nell’atto di appello, e dell’art. 62, primo comma, n. 4, cod. peri., che avrebbe dovuto comportare un’ulteriore riduzione della pena per la tenuità del provento del reato.
Il ricorso è inammissibile, proponendo censure relative a motivi rinunciati e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella
illegalità della pena stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023.