Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49335 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 49335 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a Rho il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Sanremo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte di appello di Genova;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, recependo la concorde richiesta avanzata dalle parti a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in epigrafe indicati.
Questi ultimi ricorrono avverso tale decisione, con atti dei rispettivi difensori, deducendo:
COGNOME, il difetto di motivazione sull’esistenza delle condizioni per il proscioglimento immediato, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen.;
COGNOME, il vizio della motivazione in punto di attenuanti generiche.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limi edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Nessuna delle censure dei ricorrenti rientra nelle ipotesi appena indicate.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2023.