Concordato in appello: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per la deflazione del sistema processuale penale italiano. Tuttavia, la scelta di accedere a questo rito comporta conseguenze precise sulla possibilità di impugnare successivamente la decisione davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
Il caso e la natura del concordato in appello
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva recepito l’accordo tra le parti sulla rideterminazione della pena. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione, cercando di riaprire in sede di legittimità questioni che erano state oggetto della transazione processuale. La Cassazione ha chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello, il perimetro delle contestazioni ammissibili si restringe drasticamente.
La rinuncia ai motivi di impugnazione
L’essenza del concordato in appello risiede nell’accordo sui punti della sentenza da riformare. Tale intesa, per sua natura, presuppone che le parti rinuncino a discutere gli altri motivi originariamente proposti. Di conseguenza, non è possibile lamentare in Cassazione vizi di motivazione su aspetti che sono stati implicitamente o esplicitamente accettati attraverso l’accordo sulla pena.
Le eccezioni alla regola dell’inammissibilità
Nonostante il rigore della norma, la giurisprudenza ammette alcune deroghe tassative. Il ricorso rimane esperibile qualora si contesti l’irrogazione di una pena illegale, ovvero una sanzione che esuli dai limiti edittali o dalle tipologie previste dall’ordinamento. Altra eccezione riguarda i vizi relativi alla formazione della volontà: se il consenso al concordato in appello è stato viziato o se vi è difformità tra l’accordo e la pronuncia del giudice, la parte conserva il diritto di ricorrere.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul principio di coerenza processuale. L’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza. Questo vale anche per le questioni rilevabili d’ufficio, con la sola esclusione della pena illegale. Nel caso esaminato, il ricorrente non ha prospettato alcuna delle situazioni eccezionali che avrebbero giustificato il superamento del limite dell’inammissibilità, limitandosi a dedurre vizi motivazionali incompatibili con la natura pattizia della sentenza impugnata.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha applicato una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che il concordato in appello è un atto di disposizione del diritto all’impugnazione che richiede una valutazione tecnica estremamente prudente, poiché chiude quasi definitivamente le porte del giudizio di legittimità.
Cosa comporta l’accordo sui motivi in appello?
Comporta la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza diversa da quelle concordate, rendendo il ricorso generalmente inammissibile.
Esistono eccezioni alla rinuncia dei motivi dopo un concordato?
Sì, è possibile ricorrere in Cassazione solo se viene irrogata una pena illegale o se sussistono vizi nella formazione della volontà delle parti nel prestare il consenso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48726 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48726 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DARFO BOARIO TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
[dato avviso alle parti;
L
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce GLYPH il vizio motivazione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000)’ alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.