Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la deflazione del sistema giudiziario, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, questa scelta processuale comporta delle rinunce significative sul piano delle impugnazioni, come confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il caso in esame
Due imputati hanno proposto ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello che aveva recepito l’accordo sulla pena tra accusa e difesa. I ricorrenti lamentavano, tra le altre cose, la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento e vizi nella determinazione della sanzione inflitta.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha stabilito che i ricorsi sono inammissibili. Quando si accede al concordato in appello previsto dall’art. 599-bis c.p.p., l’imputato rinuncia implicitamente a far valere motivi che non riguardino l’illegalità della pena stessa. La Corte ha ribadito che non possono essere oggetto di doglianza i motivi rinunciati o la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., qualora il giudice di merito abbia già escluso tali ipotesi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura pattizia del concordato in appello. Una volta che le parti concordano una sanzione, il controllo di legittimità è limitato esclusivamente alla verifica che la pena non sia ‘illegale’, ovvero che non ecceda i limiti edittali o che non sia di specie diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso di specie, la sentenza di appello aveva già espressamente escluso la ricorrenza di cause di proscioglimento immediato. Pertanto, ogni ulteriore contestazione su questi punti risulta preclusa dalla scelta del rito, rendendo il ricorso non consentito dall’ordinamento.
Le conclusioni
In conclusione, chi sceglie la strada del concordato in appello deve essere consapevole che la possibilità di ricorrere in Cassazione si restringe drasticamente. La definitività dell’accordo prevale sulla possibilità di ridiscutere il merito o la congruità della pena, salvo casi eccezionali di palese violazione di legge. La condanna dei ricorrenti al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la severità con cui il sistema sanziona i ricorsi ritenuti manifestamente infondati dopo un accordo sulla pena.
Si può impugnare una sentenza di concordato in appello?
Sì, ma i motivi sono estremamente limitati. Non è possibile contestare motivi a cui si è rinunciato o la mancata applicazione del proscioglimento se già escluso dal giudice.
Cosa si intende per pena illegale nel concordato?
Si definisce illegale una pena che non rientra nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge o che è di una tipologia diversa da quella stabilita per quel reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5847 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5847 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE 06CHQA0) nato a POMPEI il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto con atti distinti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che hanno concordato la pena in appello, è inammissibile perché non consentito, sia perché la sentenza espressamente esclude la ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (pag.4), sia perché avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella pr dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il consigliere estensore
Il Presidente