Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6533 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6533 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cirie’, il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d’appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità in ordine ai reati contestati a NOME COGNOME, accoglieva la proposta di concordato sulla pena avanzata ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che deduceva violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in quanto non avrebbe valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.
3.1.Il Collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze
relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 21 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME