Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6343 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6343 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di che, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen, ha rideterminato il trattam sanzionatorio confermandone la responsabilità per il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen.;
premesso che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in c avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inam doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di pro ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pe siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta» (cfr. Sez. 1, n. 944 del 2020, M., Rv. 278170 – 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv 01);
considerato che il ricorso ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al sanzionatorio, ossia una censura non consentita, il che esime dal dilungarsi sul dell’impugnazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvi profili di colpa in ragione dell’evidenza dell’inammissibilità (cfr. Corte cost., 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al vers favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2025.