Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6056 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6056 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
La Corte d’appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di NOME COGNOME, il quale, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando l’omessa motivazione in ordine all’aumento di pena disposto a titolo di continuazione ritenuto eccessivo.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre nessuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena).
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, che lamenta l’omessa motivazione di un aumento di pena in continuazione concordato dalle parti, non rientra fra i casi sopra elencati.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
v
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.