Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10389 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10389 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato, AVV_NOTAIO, in data 9/09/2025 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 14767/2025, pronunciata, in accoglimento della richiesta di pena concordata, a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in data 15/07/2025, dep. il 22/07/2025, che ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa;
Considerato che i motivi proposti – che contestano erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla manca motivazione sul diniego delle invocate attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. – non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., in seguito alla reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera della legge n. 103 del 2017 (in vigore dal 2/08/2017), deve ritenersi nuovamente applicabile il pregresso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, nel vigore del similare istituto già previsto dell’art. 599, comma 4 cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2008, secondo cui il giudice d’appello, che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853-01);
che la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 5, 29341 del 20/06/2025, T., non mass.; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 278006-01): difatti, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 40278 del 6/04/2016, COGNOME ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, ad eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l’impugnazione, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità), limita non solo la cognizione del giudice di secondo
grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzion dell’accordo sulla pena in appello, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato e «non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzio dell’accordo sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29342 del 25/06/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878-01);
Rilevato che, pertanto, deve dedursi l’inammissibilità del ricorso in esame, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.