Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9852 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9852 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a PARMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/10/2025 della C orte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. in data 7 ottobre 2025, applicava a COGNOME la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di rapina e lesioni personali alla stessa ascritti.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata deducendo, difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità denunciando la mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di concordato in appello oltre che generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano .
Ed invero, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di
motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il di sposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina e quitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 marzo 2026 IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME