Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7478 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7478 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
75/ RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME la sentenza in epigrafe in materia di stupefacenti emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell’imputato ai motivi di appello eccetto quello sulla pena;
esaminati gli atti;
ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglim di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasf nell’illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa d prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, R 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170);
ritenuto che il ricorso invece attiene al trattamento sanzionatorio senza indicare che esso sia illegale ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso, disposta de plano, con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.