Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 677 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 677 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2021 emessa dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME ed NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché basati su motivi non consentiti in questa Sede, prospettando, in termini meramente assertivi, censure in ordine a violazioni di legge e vizi della
motivazione per quel che attiene, rispettivamente, all’applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in tal guisa esorbitando dal perimetro delle impugnazioni proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la correlata scelta sanzionatoria, la pena da applicare;
– che, analogamente alle conclusioni raggiunte da questa Suprema Corte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), la censura attinente alla determinazione della pena concordata – e dal Giudice di merito ritenuta corretta – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi in cui la sua determinazione sia avvenuta contra legem: ipotesi, questa, che di certo non ricorre nel caso di specie, sia perché neppure evocata dai ricorrenti, sia in quanto la dosimetria della pena risulta essere stata dal Giudice correttamente individuata ed applicata nei termini dalle stesse parti concordati.
Ritenuto che egualmente inammissibile deve essere dichiarato il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, ove si contestano la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 379 cod. pen. e l’erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
– che, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativamente a questioni, anche rilevabili ex officio, cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (nel caso di specie, in ordine all’accertamento del titolo di responsabilità e alla configurabilità della predetta aggravante), limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma determina effetti preclusivi sull’intero svolgimento dell’iter processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
che alle medesime conclusioni deve giungersi quando il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599bis cod. proc. pen. sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2022