Concordato in appello: stop ai ricorsi in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta una scelta processuale strategica che, pur offrendo benefici in termini di riduzione della pena, comporta limitazioni severe sulle possibilità di impugnazione futura. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza che l’adesione a questo istituto chiude definitivamente le porte al giudizio di legittimità per le questioni oggetto dell’accordo.
Analisi del caso e contesto giuridico
Tre soggetti avevano proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte per contestare una sentenza emessa in secondo grado. Tuttavia, il procedimento d’appello si era concluso attraverso un accordo sulla pena tra le parti. Questo scenario ha posto il problema della compatibilità tra la definizione concordata della sanzione e il diritto di sottoporre nuovamente il caso al vaglio della Cassazione.
Il valore del concordato in appello
L’istituto del concordato in appello non è una semplice transazione sulla pena, ma un atto che incide profondamente sulla struttura del processo. Quando un imputato sceglie questa via, accetta implicitamente di rinunciare a contestare determinati aspetti del merito della causa in cambio di un trattamento sanzionatorio più mite. Questa rinuncia ha un valore giuridico vincolante che si estende oltre il grado di giudizio in cui viene formulata.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato i ricorsi inammissibili con procedura de plano. La Corte ha evidenziato come la natura stessa dell’accordo sulla pena limiti la cognizione del giudice di secondo grado e, di riflesso, quella della Cassazione. Non è possibile, in altri termini, beneficiare dello sconto di pena derivante dal concordato e poi pretendere di rimettere in discussione i presupposti della condanna.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di preclusione processuale. Analogamente a quanto accade con la rinuncia formale all’impugnazione, il concordato in appello produce effetti che cristallizzano lo svolgimento del processo. La rinuncia ai motivi, effettuata per ottenere l’accordo sulla pena, impedisce che tali questioni possano essere riproposte. La Cassazione ha chiarito che tale effetto preclusivo riguarda l’intero svolgimento processuale, rendendo i motivi di ricorso non consentiti dalla legge se presentati dopo un accordo definitivo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea l’importanza di una valutazione estremamente attenta prima di accedere a riti alternativi o concordati. La scelta del concordato in appello garantisce una certezza sulla pena ma sacrifica il diritto a ulteriori gradi di giudizio. Oltre all’inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore con cui la legge sanziona l’uso improprio del ricorso di legittimità dopo un accordo tra le parti.
Cosa comporta l’adesione al concordato in appello?
Comporta un accordo sulla pena tra accusa e difesa che implica la rinuncia ai motivi di impugnazione, limitando la possibilità di ricorrere successivamente in Cassazione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano incompatibili con la precedente scelta di definire il procedimento tramite concordato, che ha effetti preclusivi sull’intero processo.
Quali sono le sanzioni in caso di ricorso inammissibile dopo un concordato?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, solitamente fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40442 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 40442 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Caltagirone il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 emessa dalla Corte d’appello di Catania;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal GLYPH nsigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi no consentiti dalla legge. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessa rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secon grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudiz legittimità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/09/2023