Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40228 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40228 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti e proprio Difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di Appel Catania indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente modificata in punto responsabilità la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 28 settembr 2016 in ordine al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cod. pen. e 73, comma 4, d. 309/90.
1.1. Il ricorrente COGNOME NOME lamenta vizio di motivazione in relazione: a mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; b) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti e conseguentemente mancato ridimensionamento della pena nel minimo edittale.
1.. I ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, cui è stata applicata la pena concordata con il Procuratore generale della Corte d’appello, deducono vizio di motivazione.
I ricorsi sono inammissibili.
2.1. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile in quanto articolato su doglianze c risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solta apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argoment avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 – , n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01 Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pag. 5-6). In particolare ordine alla inconfigurabilità dell’ipotesi lieve, la Corte sottolinea, in coerenza con i indirizzi della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Murol Rv. 274076 – 01) le modalità della condotta che depongono per una attività non occasionale ma svolta con professionalità, abitualità ed accortezza. In ordine al giudizio di bilanciam va rammentato che e statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanz implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano so da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 – 01), come è avvenuto nel caso di specie attraverso il riferimento alla personalità dell’imputato e i inserimento in un significativo contesto criminale. Come esposto, il ricorso non si confro specificamente con alcuna di tali argomentazioni, ampiamente esaustive e rispettose dei consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
2.2. Anche i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME sono inammissibili. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ric in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, men
sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione d condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione infli quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201).
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. pro pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto e equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
-11 Consigliere estensore
Il l4rèsidente