Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39756 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 39756 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 31/05/2022, la Corte d’appello di Bologna, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del 13/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bologna, emessa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena irrogata ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i delitti loro attribuiti in, rispettivamente, due anni e due mesi di reclusione ed C 2.767,00 di multa (per COGNOME), due anni di reclusione ed C 667,00 di multa (per COGNOME) e due anni e quattro mesi di reclusione ed C 3.300,00 di multa (per COGNOME).
Avverso l’indicata sentenza del 31/05/2022 della Corte d’appello di Bologna, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché, con un ulteriore atto e per il tramite dell’altro proprio difensore AVV_NOTAIO, lo stesso NOME COGNOME.
2.1. Con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentano, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., che la Corte d’appello di Bologna non avrebbe motivato in ordine alla propria deduzione relativa alla riqualificazione dei fatti di cui ai capi 2), 6) 10) e 14) dell’imputazione come furto anziché come ricettazione e avrebbe conseguentemente omesso sia di pronunciare immediatamente sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con riguardo agli stessi reati di cui ai capi 2), 6) 10) e 14 dell’imputazione, sia di ritenere l’insussistenza dei delitti di riciclaggio di cui ai ca 4) (imputato NOME COGNOME), 12) (imputato NOME COGNOME) e 23) (imputato NOME COGNOME) dell’imputazione, in quanto tali imputati avrebbero concorso nei reati presupposti.
2.2. Con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen. e agli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., la carenza della motivazione per avere la Corte d’appello di Bologna «omesso qualsivoglia tipo di valutazione circa la coerenza della pena concordata con le norme vigenti, onde evitare che la stessa potesse essere trasfusa nella illegalità in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge».
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di
una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01. In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
È stato altresì statuito che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, con il quale i tre ricorrenti lamentano l’asseritamente erronea qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 2), 6), 10) e 14) dell’imputazione, prospettandone, peraltro, in realtà, una diversa ricostruzione – con le lamentate conseguenze di tale asseritamente erronea qualificazione della mancata pronuncia di sentenza di non doversi procedere con riguardo agli stessi reati e della non ritenuta insussistenza dei reati di cui ai capi 4), 12) e 23) dell’imputazione – non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
Neppure l’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO si può ritenere rientrare tra gli stessi menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello, atteso che, con lo stesso motivo, il ricorrente si è limitato a lamentare che la Corte d’appello di Bologna avrebbe omesso di compiere una «valutazione circa la coerenza della pena concordata con le norme vigenti, onde evitare che la stessa potesse essere trasfusa nella illegalità», ma non ha neppure dedotto che la pena concordata fosse effettivamente illegale né, tanto meno, ne ha indicato l’eventuale ragione.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, essendo ravvisabili profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/07/2023.