Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39538 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39538 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, per quanto qui interessa, preso atto della richiesta di pena concordata ex art. 599bis cod. proc. pen. presentata, fra gli altri, da NOME COGNOME, ne ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata in relazione ai reati in materia di stupefacenti a lui contestati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello proposto dal precedente difensore del ricorrente (AVV_NOTAIO), ritualmente proposto in data 24.3.2022.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti al determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quel prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti.
Nella specie, è evidente che l’unica questione dedotta da parte ricorrente sia ormai superata dall’intervenuto accordo sulla pena intervenuto in sede di appello, con il quale si è rinunciato ai motivi di gravame diversi da quelli attinent alla determinazione della pena.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 luglio 2023
Il Consigli COGNOME estensore COGNOME
Il Presidente