Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5267 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5267 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo, incentrato sulla pena irrogata, non è consentito avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato tra le parti, in assenza di profili di illegalità della pena;
Ritenuto che il secondo motivo è precluso, in quanto la prospettata nullità correlata alla tardività della notifica, non risulta (sulla base del relativo verbale essere stata tempestivamente dedotta all’udienza del 16 aprile 2025 nella quale peraltro è stata definitiva la procedura di concordato (cfr. sulla natura della nullità e sulla sua deducibilità, anche Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02);
Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la pena è stata in concreto determinata sulla base di quella che è stata specificamente concordata all’udienza del 16 aprile 2025, seppur diversa da quella originariamente proposta, su cui era intervenuto un precedente consenso;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.