Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9689 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9689 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
PRIVITERA NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 1° luglio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania il 27 gennaio 2025, ha rideterminat in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno la pena a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti colpevoli del reato di cui agli art. 110, 81 cod. pen 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto accertato in Catania 1’8 ottobre 2024.
Rilevato che i ricorsi, con cui si censura l’erronea qualificazione del fatto di reato, inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l’affermazione costante della giurisprudenz legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso de pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Aspett questi, che non si ravvisano nei presenti ricorsi.
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.