Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9651 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9651 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
DITTATORE NOME NOME a VILLARICCA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che, l’unico motivo di ricorso nell’interesse del primo ricorrente COGNOME, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in ordine alla commisurazione della pena base non è consentito, in quanto è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243), come nel caso in esame, ove la corte d’appello, disponendo peraltro una riduzione trattamentale in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha adeguatamente motivato con riferimento alla pena a pag. 8 della sentenza impugnata, senza incorrere in errori scrutinabili in sede di legittimità;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso nell’interesse dei due ricorrenti COGNOME e COGNOME, che deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla commisurazione della pena e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., non è consentito perché non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell’istituto e la sua funzione deflattiva. (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02);
che il giudice adito ha recepito l’accordo delle parti adeguatamente motivando in ordine al calcolo della pena a pag. 7 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 marzo 2026.