Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 287 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 287 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
COGNOME impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pe sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa p reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen. per illecita detenzione di sosta stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorrente denuncia erronea qualificazione giuridica.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso sperinnentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contro la quale è ammessa la sola possibilità di proporre quello straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen., così c novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le p processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull’entità della pen irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell’impugnazione proposta. Da par sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la c della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispet dei parametri e dei limiti indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attra il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pen In tale contesto, questa Corte ha avuto modo di osservare come risulti inammissibile il ricorso pe cassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ord punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglia anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena il (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Questione, quella connessa alla erronea qualificazione, meramente enunciata senza che sia stato dedotto alcunché a fondamento della citata censura che, in quanto tale, si presenta generica e afferente, in definitiva, a dedotti vizi di motivazio
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022