Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 250 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 250 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
t dato avviso alle parti; l f udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
NOME impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridet ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in anni tre di reclusione ed euro 16.000 di multa agli artt. 73, comma 4, 80 d.P.R. 309/90.
Il ricorrente denuncia la erronea applicazione dellOart. 129 cod. proc. pen..
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso spe avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., contro la quale è a possibilità di proporre quello straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. p novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza de processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull’ent irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell’impugnazione prop sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuri della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l’accordo delle parti processu dei parametri e dei limiti indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso co il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al compu
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo nella misura di euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022