Concordato in appello e limiti al ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema giudiziario penale, ma la sua sottoscrizione comporta vincoli precisi per le parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come l’accordo sulla pena limiti drasticamente le possibilità di un successivo ricorso in sede di legittimità.
I fatti di causa
Un imputato, condannato in secondo grado a seguito di un accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., proponeva ricorso per Cassazione. Il ricorrente lamentava l’illegalità della sanzione inflitta e la mancanza di motivazione da parte del giudice d’appello in merito alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che, nonostante l’accordo, il giudice avrebbe dovuto comunque valutare d’ufficio la possibilità di un’assoluzione nel merito.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata. I giudici hanno evidenziato che le doglianze erano formulate in termini meramente assertivi e, soprattutto, risultavano incompatibili con la natura del provvedimento impugnato. Quando un procedimento viene definito tramite concordato in appello, l’imputato rinuncia volontariamente a determinati motivi di impugnazione in cambio di un beneficio sulla pena. Questa scelta non limita solo il potere di analisi del giudice di secondo grado, ma blinda l’intero iter processuale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di preclusione processuale. Il concordato in appello implica una rinuncia consapevole a questioni che potrebbero essere rilevabili d’ufficio, inclusa la verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato. Una volta che l’interessato accetta l’accordo sulla pena, tale rinuncia ha effetti preclusivi che si estendono fino al giudizio di legittimità. Non è dunque consentito, dopo aver beneficiato della riduzione della pena concordata, tentare di riaprire il dibattito su profili di merito o su vizi di motivazione che la parte stessa ha deciso di non coltivare attraverso l’accordo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è estremamente limitato. L’imputato non può dolersi della mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. se tale questione non era parte dell’accordo o se è stata implicitamente rinunciata. Oltre all’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, sottolineando la natura pretestuosa del ricorso a fronte di un impegno processuale precedentemente assunto.
Cosa succede se si presenta ricorso dopo un concordato in appello?
Il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile se riguarda motivi a cui si è rinunciato durante l’accordo sulla pena, poiché il concordato ha effetti preclusivi.
Il giudice deve motivare il mancato proscioglimento in caso di concordato?
No, la Corte ha chiarito che la rinuncia ai motivi operata con il concordato limita la cognizione del giudice, rendendo non più contestabile l’omessa motivazione sull’art. 129 c.p.p.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 67 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 67 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25 maggio 2022 emessa dalla Corte d’appello di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché il motivo proposto – con cui si evoca in termini meramente asserti l’illegalità della pena e si lamenta l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause addivenire ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – non consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, giacché la definizione procedimento con il concordato in appello relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena limita non solo la cognizione giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2022