Concordato in appello: limiti al ricorso
Il concordato in appello rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sulla rideterminatione della pena. Tuttavia, tale scelta comporta conseguenze precise sulla possibilità di impugnare la decisione finale. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che l’adesione a questo rito limita drasticamente gli spazi per un successivo ricorso.
I fatti di causa
Un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato. Il ricorrente lamentava, in particolare, l’omessa motivazione da parte dei giudici di secondo grado circa l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto comunque verificare l’innocenza dell’imputato nonostante l’accordo sulla pena.
La decisione della Suprema Corte
La sesta sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile utilizzando la procedura semplificata. Gli Ermellini hanno evidenziato che la natura stessa del concordato sui motivi di appello impedisce di sollevare successivamente questioni a cui si è implicitamente o esplicitamente rinunciato. La procedura semplificata adottata non permette di censurare la sentenza per vizi di motivazione legati a punti coperti dall’accordo.
Gli effetti del concordato in appello
L’adesione al concordato comporta una limitazione della cognizione del giudice di secondo grado ai soli punti oggetto dell’accordo. Tale limitazione ha effetti preclusivi che si estendono al giudizio di legittimità. Non è possibile, dunque, lamentare vizi di motivazione su questioni che sono state oggetto di rinuncia da parte dell’interessato al fine di ottenere il beneficio sulla pena.
Le motivazioni
La decisione si fonda sulla natura negoziale del concordato in appello. Quando l’imputato accetta una pena concordata, rinuncia contestualmente a far valere altri motivi di gravame, inclusa la richiesta di proscioglimento d’ufficio. La Corte ha chiarito che questa rinuncia ha un valore tombale sulla possibilità di riaprire il dibattito in Cassazione. La motivazione della sentenza di secondo grado è considerata congrua proprio in virtù dell’accordo raggiunto, che delimita il perimetro decisionale del magistrato.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso per Cassazione contro una sentenza di concordato è destinato all’inammissibilità se riguarda punti rinunciati o l’omessa motivazione su cause di proscioglimento. L’ordinanza conferma che la stabilità dell’accordo prevale sulla possibilità di contestazioni successive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, sottolineando la definitività della scelta processuale compiuta.
Cosa comporta il concordato in appello?
Comporta un accordo tra le parti sulla pena con la contestuale rinuncia ai motivi di impugnazione originariamente presentati.
Si può contestare la mancata assoluzione dopo un concordato?
No, la scelta di concordare la pena preclude la possibilità di lamentare l’omessa valutazione delle cause di proscioglimento previste dalla legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 68 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 68 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Fettolini NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24 giugno 2022 emessa dalla Corte d’appello di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché il motivo proposto – con cui si lamenta l’omessa motivazione in ordin alla sussistenza di cause per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 1 cod. proc. pen. – non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, giacché definizione del procedimento con il concordato in appello relativo a questioni, anche rileva d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena lim solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgim processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.rern:ia in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2022
Il Consigliere estensore