Concordato in appello: perché non si può ricorrere sulla pena concordata
Il concordato in appello rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la definizione rapida dei processi penali nel secondo grado di giudizio. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta conseguenze giuridiche precise e spesso sottovalutate dai ricorrenti, specialmente per quanto riguarda la possibilità di impugnare successivamente la decisione davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
Il caso oggetto di analisi
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’appello che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Il ricorrente lamentava, in sede di legittimità, una carenza di motivazione relativa alla determinazione della sanzione, ovvero alla cosiddetta dosimetria della pena. La questione centrale riguardava dunque la compatibilità tra l’accordo raggiunto in appello e la successiva contestazione dei criteri di calcolo della sanzione stessa.
Il concordato in appello e i suoi limiti
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, permette alle parti di accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con contestuale rinuncia agli altri motivi. Questo meccanismo negoziale mira a ridurre i tempi processuali in cambio di una sanzione concordata e, solitamente, più favorevole.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che tale accordo non sia una semplice intesa sulla pena, ma una vera e propria rinuncia strategica che limita la cognizione del giudice. Una volta che le parti hanno trovato un punto d’incontro sulla sanzione, il giudice di secondo grado si limita a ratificare l’accordo, verificandone la congruità e la legalità.
Effetti preclusivi sulla Cassazione
Il punto cardine della decisione riguarda l’estensione della rinuncia. Quando un imputato accede al concordato in appello, la sua rinuncia ai motivi di impugnazione non riguarda solo il grado di merito, ma proietta i suoi effetti sull’intero svolgimento processuale. Ciò significa che non è possibile sottoporre al vaglio della Cassazione questioni che sono state oggetto di rinuncia o che sono incompatibili con l’accordo sulla pena.
L’unica eccezione ammessa riguarda l’illegalità della pena: se la sanzione concordata dovesse risultare contraria a norme imperative o fuori dai limiti edittali, il ricorso sarebbe ammissibile. Al di fuori di questa ipotesi, ogni contestazione sulla motivazione della pena è preclusa.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge. I giudici hanno chiarito che la definizione del procedimento con il concordato in appello limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi che vincolano anche il giudizio di legittimità. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, l’accordo sulla pena implica che l’interessato abbia volontariamente rinunciato a far valere vizi di motivazione sulla dosimetria. Pertanto, una volta accettata la sanzione in funzione dell’accordo, non è più possibile denunciarne la carenza di motivazione, poiché tale questione è stata definitivamente espunta dal perimetro del contendere giudiziale.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso con procedura semplificata, sottolineando come la natura negoziale del concordato in appello sia incompatibile con una successiva contestazione unilaterale dei termini dell’accordo. La decisione ribadisce che la stabilità della sanzione concordata è un pilastro del sistema, volto a garantire la certezza del diritto e l’efficienza processuale. Per il ricorrente, oltre all’inammissibilità, è scattata la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a conferma del fatto che l’uso improprio del ricorso di legittimità dopo un accordo sulla pena viene sanzionato dall’ordinamento.
Si può contestare il calcolo della pena dopo un concordato in appello?
No, l’accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere vizi relativi alla determinazione della sanzione, rendendo il ricorso inammissibile salvo il caso di pena illegale.
Quali sono gli effetti del concordato in appello sul ricorso in Cassazione?
L’accordo produce effetti preclusivi che impediscono di sottoporre al giudice di legittimità questioni già rinunciate durante la fase di merito, inclusa la motivazione sulla pena.
Cosa succede se si presenta un ricorso non consentito dopo l’accordo?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40710 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 40710 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d’appello di Catania
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso – con cui si denuncia la carenza di motivazione sulla dosimetria della pena della sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge: ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), la definizione
del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio (fatta salva la illegalità della pena), alle quali l’inte abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del , ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ,/
Così deciss/il 14/09/2023.
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