Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40386 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40386 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorso trattato COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 7/7/2022, ha riformato la sentenza emessa il 13/5/2016 dal Tribunale di Verona nei confronti di COGNOME, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 474 cod. pen. contestatogli perché estinto prescrizione e rideterminando la pena per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., ritenuta l’i di cui al secondo comma dell’art. cit., ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conf alla richiesta di concordato.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, deducendo la violazione di legge con riferimento alla prescrizione del reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la rinuncia ai motivi di ricorso avverso determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l’essenza stessa dell’accordo: invero, questa Corte (cfr. Sez. 5, 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in fu dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’int svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di eum tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.