Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7703 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7703 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d’appello di Napoli; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore dell’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., contestando l’entità della pena inflitta e, specificamente, l’omessa concessione nella massima portata riduttiva delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 28561901). Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla pena avviene all’esito di un accertamento a cog nizione piena della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (tra le tante in tal senso, si vedano: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01 e Sez. 6, n. 20300 del 30/5/2025, non massimata, sulla qualificazione giuridica del fatto; Sez. 3, n. 24317 del 7/3/2025, non massimata, su eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 24522 del 17/6/2025, non massimata, su censure inerenti il trattamento sanzionatorio, ma non la sua illegalità; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01, sulla mancata applicazione di pene sostitutive).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art . 610, comma 5bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/12/2025 Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME