Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42647 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 42647 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 25 novembre 2022 la Corte di appello di Bari, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bi proc. pen., ha accolto l’unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, iner il trattamento sanzionatorio, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo alla misura della pena la sentenza di primo grado pronunciata ne confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, il 4 giugno 2021, dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia.
Nei confronti della citata decisione hanno proposto ricorso per cassazion gli imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis pen., della quale sussisterebbero oggi i presupposti applicativi a seguito c.d. riforma Cartabia.
I ricorsi devono essere dichiarati senz’altro inammissibili ai sensi d artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.
E’ infatti inammissibile un ricorso per cassazione, avverso la sentenza re all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., come quello proposto dagli imputati.
L’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinunci dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio (come sarebbe, secondo l’impostazi dei ricorrenti, quella dedotta), con l’unica eccezione dell’irrogazione di una illegale (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), e salva la possibilità di far valere la prescrizione del reato maturata in data anterio sentenza di appello e non rilevata in tale sede (Sez. U, n. 19415 del 27/10/20 dep. 2023, NOME, Rv. 284481).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromil alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20/09/2023