Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49915 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49915 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, indicata in epigrafe, con quale, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Gela di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di gr. 20, 36 lor cocaina) è stato recepito l’accordo delle parti sulla pena;
ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l’accordo delle parti in appello;
considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione d giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunci all’impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l’appunto ritenuto inammissibi il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai dell’art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006);
che, nella specie, il ricorrente ha, per l’appunto, dedotto un difetto di motivazion ordine al mancato vaglio delle risultanze processuali ai fini della dimostrazione de destinazione a terzi dello stupefacente;
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. in. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023