Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51730 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 51730 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Campobasso con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 4/7/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava, riducendola, la pena nei confronti di NOME COGNOME.
L’imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITFO
Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l’unico motivo cui è affidato.
Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata
valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edi ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, COGNOME, Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 – 01).
Peraltro, nel caso di specie, era l’accordo stesso che non contemplava il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., di
taiché l’imputato non dolersene. 41.Utte5,; GLYPH i / eLîiLacui triA GLYPH 12()-‘, GLYPH 6′<3,,
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 30 novembre 2023.