Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51698 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 51698 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Catania IL 16/2/1974 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania in data 31/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 16/12/2021 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, determinava in anni tre, mesi dieci di reclusione, sostituita co detenzione domiciliare di pari durata, ed euro mille di multa la pena inflitta a COGNOME i reati in rubrica ascrittigli.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, al
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella pr dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 27452201), evenienza quest’ultima da escludere nella specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile cl -enndanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023
Il Pres ente