Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno strumento deflattivo fondamentale nel nostro ordinamento penale, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, tale scelta processuale comporta conseguenze precise sulla possibilità di contestare la decisione davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
Il caso: furto aggravato e accordo sulla pena
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato. In secondo grado, l’imputato e il Procuratore Generale avevano raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., definendo la sanzione e rinunciando ai motivi di appello originari. Nonostante l’accordo, la difesa ha successivamente proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato le ragioni che l’avevano portata a irrogare la pena concordata.
La natura del concordato in appello
Il concordato in appello non è un semplice rito alternativo, ma un negozio processuale che limita il potere cognitivo del giudice. Quando le parti concordano sui motivi e sulla pena, il giudice d’appello è chiamato a verificare la correttezza dell’accordo e l’assenza di cause di proscioglimento immediato. Una volta recepito l’accordo, la sentenza diventa difficilmente attaccabile.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso contro una sentenza di concordato in appello è ammissibile solo in casi estremamente circoscritti. Non è possibile lamentare vizi di motivazione sulla misura della pena se questa è stata accettata dalle parti, a meno che non si tratti di una pena illegale.
I motivi ammissibili di ricorso
Secondo la giurisprudenza consolidata, il ricorso può riguardare esclusivamente:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte (es. errore o coercizione).
2. Mancanza di consenso del Pubblico Ministero.
3. Difformità tra la sentenza e l’accordo raggiunto.
4. Illegalità della pena (sanzione fuori dai limiti di legge).
Qualsiasi altra doglianza, comprese quelle relative alla mancata valutazione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è considerata inammissibile a causa dell’effetto devolutivo limitato e della rinuncia operata dalle parti.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio di auto-responsabilità delle parti. Accedendo al concordato in appello, l’imputato accetta una limitazione del diritto di impugnazione in cambio di un beneficio sulla pena. La motivazione della sentenza d’appello, in questi casi, può essere sintetica poiché il perimetro del giudizio è stato ristretto dalle parti stesse. La doglianza relativa alla determinazione della pena è stata ritenuta inammissibile poiché la sanzione inflitta rientrava perfettamente nei limiti legali e corrispondeva a quanto richiesto dalla difesa e dall’accusa.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha ribadito che il concordato in appello preclude la possibilità di sollevare in sede di legittimità questioni di merito o vizi motivazionali ordinari. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la natura manifestamente infondata del ricorso. Per i professionisti e gli imputati, questo provvedimento serve da monito: l’accordo sulla pena è un atto definitivo che richiede una valutazione strategica preventiva, poiché i margini di ripensamento giudiziario sono quasi inesistenti.
Si può contestare la motivazione della pena dopo un concordato in appello?
No, se la pena rientra nei limiti di legge e corrisponde all’accordo, non è possibile lamentare vizi di motivazione sulla sua determinazione in Cassazione.
Quali sono i casi in cui il ricorso è ancora possibile?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, mancanza di consenso del PM, difformità tra accordo e sentenza o se la pena è illegale.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51504 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 51504 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Albenga il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 9 maggio 2023 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che la Corte d’appello di Genova, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a NOME COGNOME, imputato del reato di furto aggravato (in esso assorbito il reato di danneggiamento originariamente contestato), la pena concordata con il Procuratore generale previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale vizio di motivazione nella parte
in cui la Corte territoriale non avrebbe evidenziato le ragioni che l’avre determinato ad irrogare la pena concordata;
che il motivo è inammissibile atteso che il ricorso per cassazione avvers sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di acceder concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al conten difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglian relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazio della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, i non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 d 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv 272969), e ciò alla luce dell’effetto devolutivo dell’appello e della conseg cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale caus inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del ammende.