Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48461 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 48461 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in esito a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la sanzione inflitta a ricorrenti in primo grado in ordine al reato di rapina.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
2.1.NOME COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
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2.2. COGNOME NOME deduce violazione di legge in relazione all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Si dà atto che successivamente alla presentazione del ricorso il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto pervenuto il 19 luglio 2023.
2.3. NOME COGNOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza sulle circostanze di segno contrario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili poiché con essi si deducono questioni che avevano formato oggetto di rinuncia, avendo i ricorrenti acconsentito a che la Corte rideterminasse la pena nei termini concordati dagli stessi imputati, senza alcuna previsione di ulteriori diminuzioni o di riconoscimento di circostanze attenuanti.
In tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena conc:ordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modific:ato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).
2.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile per rituale rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e COGNOME NOME e COGNOME NOME della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE Ammende ed COGNOME NOME della somma di euro mille alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Condanna COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Condanna COGNOME NOME al pagamento della somma di Euro mille alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 1.3.10.2023. Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME