Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25760 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a RUFFANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MAGLIE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TAVIANO il DATA_NASCITA NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Lecce il 20 marzo 2023, per quanto in questa sede rileva, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecce i ll 13 dicembre 2021, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME (detto NOME), NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (detto NOME), NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili della violazione degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannando ciascuno, riconosciute ai soli COGNOME e COGNOME, le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia,:etir)enéi; riconosciute a COGNOME, COGNOME, COGNOME ed COGNOME le attenuanti generiche (prevalenti sulle aggravanti quanto a COGNOME, COGNOME e COGNOME) ed esclusa la recidiva quanto a COGNOME, ha ridetermiNOME, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
2.Ricorrono per la cassazione della sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite separati ricorsi curati dai rispettivi Difensori.
Nell’interesse di NOME COGNOME sono stati presentati due ricorsi, uno dell’AVV_NOTAIO, del Foro di Noia, ed uno dell’AVV_NOTAIO, del Foro di Napoli.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO è affidato a due motivi con i quali si denunzia violazione di legge.
4.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 129 cod. proc: pen., non avendo i decidenti verificato la ricorrenza di ragioni che imponessero l’immediato proscioglimento dell’imputato, così venendo meno al proprio ruolo.
4.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo di appello con cui si censurava la confisca non avrebbe risentito della rinuncia parziale ai motivi di impugnazione; in ogni caso, la confisca c.d. allargata si presenta priva di motivazione, rammentandosi che si era sostenuta da parte della Difesa nell’appello la legittimità dell’acquisto di alcune case mobili in un campeggio in Cilento; ed il provvedimento ablativo sarebbe illegittimo, non essendo state messe in grado di partecipare la moglie e la figlia dell’interessato, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, proprietarie di alcuni beni confiscati.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO, sempre nell’interesse di NOME COGNOME, premessa l’affermazione circa la ricorribilità del provvedimento ablatorio, lamenta la illegittimità della confisca, sia diretta che per equivalente, dei beni ritenuti nella disponibilità dell’imputato per violazione di legge (art. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990) e per mancanza totale di motivazione.
Richiamati più precedenti di legittimità stimati pertinenti, si segnala che la confisca era estranea all’accordo raggiunto tra le parti, che sarebbe errata la quantificazione dei beni, siccome eccedente rispetto alla somma che si ritiene essere profitto del reato, che, comunque, è illegittima la confisca, nei termini in cui disposta, del denaro, che non è profitto dell’attività illecita posta in essere, che difetta la esplicitazione delle ragioni per cui si ritiene ingiustificata provenienza del denaro e sproporzionata la quantità rispetto al reddito dell’imputato e alla sua effettiva attività economica.
Sarebbe illegittima ed erronea la motivazione in tema di confisca, incentrata (p. 4) soltanto sulla avvenuta rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli oggetto di concordato.
Nel merito, richiamate le ragioni dell’appello, si sottolinea avere i decidenti trascurato che il valore dei beni confiscati è sicuramente superiore al ritenuto profitto delle attività illecite, che alcuni beni erano stati – del t legittimamente – acquistati cronologicamente prima della prima delle contestazioni e che si sarebbe dovuto mettere in condizione di interloquire la moglie e la figlia dell’imputato, proprietarie di alcuni beni confiscati, siccome terzi estranei in buona fede, che non hanno avuto la possibilità di intervenire.
Quanto alla confisca del denaro, non sussisterebbero le condizioni di cui all’art. 73, comma 7-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990.
NOME COGNOME (con l’AVV_NOTAIO, del Foro di Lecce) si affida a due motivi con cui lamenta violazione di legge.
6.1. In primo luogo, per non avere i decidenti motivato circa la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
6.2. Inoltre, per non avere giustificato i singoli aumenti di pena apportati in continuazione (art. 81 cod. pen.), che, invece, vanno ad uno ad uno, spiegati, come precisato – anche – da Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, 5, Rv. 271830.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (con l’AVV_NOTAIO, del Foro di Brindisi) è affidato a due motivi,
7.1. Con il primo si censura la mancata valutazione in sentenza circa la riconoscibilità nel caso di specie del comma 6 dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
7.2. Con il secondo si deduce la omessa riduzione quantitativa di pena sugli aumenti in continuazione per effetto del riconoscimento in grado di appello delle circostanze attenuanti generiche, così discostandosi la Corte territoriale dal recente insegnamento della S.C. (Sez. 3, n. 23302 del 28/04/2023, Avdurami).
NOME AVV_NOTAIO (con l’AVV_NOTAIO, del Foro di Lecce) propone un unico motivo con cui si duole circa la mancata verifica da parte dei giudici di merito in ordine alla necessità di proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e di controllo sulla legalità della pena applicata.
Anche NOME COGNOME (con l’AVV_NOTAIO, del Foro di Lecce) si affida ad un unico motivo con cui denunzia la violazione degli artt. 129, 192 e 599-bis cod. proc. pen., per essere la sentenza priva di motivazione, anche circa la ricorrenza di cause che impongono l’immediato proscioglimento dell’imputato.
NOME COGNOME (con gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambi del Foro di Lecce) deduce due motivi lamentando con entrambi violazione di legge.
10.1. In primo luogo, per non avere la sentenza motivato circa la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
10.2. Inoltre, per non avere giustificato i singoli aumenti di pena apportati in continuazione (art. 81 cod. pen.), che invece vanno spiegati, come precisato anche – da Sez. 3, n. 1446 del 13/09/2017, S, Rv. 271830.
Infine, NOME COGNOME (con l’AVV_NOTAIO, del Foro di Lecce) si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione dell’art. 545bis cod. proc. pen., applicabile nel caso di specie ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, essendo stata preclusa – secondo la Difesa – all’imputato la possibilità di richiedere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva. Infatti nessun avviso, pur obbligatorio, sarebbe stato dato all’imputato, dopo la riduzione di pena che ha consentito astrattamente – il ricorso all’istituto, da parte della Corte territoriale, così no rispettandosi le “linee guida” elaborate dalla Corte di appello di Torino.
Si chiede, dunque, da parte di tutti i ricorrenti l’annullamento della sentenza.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE, nella requisitoria del 27 febbraio 2024 1 ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.
1.1. Si è infatti proceduto nel caso di specie con il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicchè ogni questione ulteriore rispetto a quelle specificamente oggetto di statuizione di riforma in appello, inclusa quella relativa alla confisca, è stata oggetto di rinunzia espressa.
1.2. Quanto alla problematica posta nell’interesse di NOME COGNOME (motivo unico) in tema di corretta applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., ha già – condivisibilmente – precisato Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D, 285412, che «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva»; il principio, peraltro, è stato di recente ribadito, negli esatti termini, da Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710.
Essendo, quindi, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.