Concordato in Appello: L’Accordo Sulla Pena Preclude il Ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accettazione di un concordato in appello preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per gli stessi motivi. Questa decisione sottolinea l’importanza delle scelte processuali e il valore vincolante degli accordi raggiunti tra accusa e difesa.
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado, a condizione che l’imputato rinunci agli altri motivi di appello. La sentenza in esame chiarisce le conseguenze di tale scelta.
Il Caso in Esame: Dalla Richiesta di Riqualificazione all’Accordo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato condannato per un reato in materia di stupefacenti. Inizialmente, la difesa aveva presentato appello chiedendo una riqualificazione giuridica del fatto, sostenendo che dovesse essere considerato di lieve entità ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti.
Tuttavia, durante il giudizio di secondo grado, l’imputato ha cambiato strategia, raggiungendo un accordo con la Procura Generale per una riduzione della pena. La Corte di Appello ha recepito l’accordo, rideterminando la sanzione in due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa. Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, sollevando nuovamente la questione della mancata riqualificazione del reato.
La Decisione della Suprema Corte e gli effetti del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la scelta di definire il procedimento con un concordato in appello comporta una rinuncia implicita, ma vincolante, ai motivi di impugnazione.
Quando l’imputato accetta di concordare la pena, accetta anche di non contestare più gli altri aspetti della sentenza di primo grado. Questa rinuncia non è un mero dettaglio formale, ma un atto processuale che produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, compreso l’eventuale giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che, analogamente a quanto accade con la rinuncia esplicita all’impugnazione, l’accordo sulla pena limita la cognizione del giudice. L’imputato, negoziando una pena più favorevole, baratta i propri motivi di appello. Riproporre gli stessi motivi in Cassazione equivarrebbe a violare l’accordo raggiunto e a svuotare di significato l’istituto del concordato in appello. La Corte ha richiamato una precedente sentenza (n. 29243 del 2018) che aveva già chiarito come l’accordo sulla pena abbia effetti preclusivi che si estendono fino al giudizio di legittimità, impedendo di rimettere in discussione questioni (anche quelle rilevabili d’ufficio) a cui l’interessato ha rinunciato per ottenere il beneficio della riduzione di pena.
Le Conclusioni
La decisione riafferma la natura negoziale e definitiva del concordato in appello. Gli imputati e i loro difensori devono essere consapevoli che tale scelta strategica è irreversibile: il beneficio di una pena ridotta comporta il sacrificio dei motivi di appello, che non potranno essere recuperati in un successivo ricorso. La sentenza serve quindi come monito sull’importanza di ponderare attentamente ogni scelta processuale, poiché le conseguenze possono essere determinanti per l’esito finale del procedimento. L’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rappresenta il costo di un tentativo di aggirare gli effetti vincolanti di un patto processuale liberamente sottoscritto.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver accettato un concordato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello ha un effetto preclusivo. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia implicitamente ai motivi di appello e non può riproporli in un successivo ricorso per cassazione.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di appello nel concordato?
Comporta la limitazione del potere decisionale del giudice di secondo grado e preclude l’intero successivo svolgimento del processo, incluso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione, per le questioni oggetto di rinuncia.
Qual è la conseguenza se si presenta comunque un ricorso dopo un concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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k«, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod. proc. pen., l’imputato ha proposto ricorso eccependo l’errata qualificazione giuridica del fatto, da inquadrarsi ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del TU Stup.;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che l’imputato ha rinunciato al motivo di appello relativo a tale riqualificazione, concordando con il PG una riduzione della pena nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 10.000 di multa).
Considerato che all’inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024.