Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40014 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40014 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal onsigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen., che aveva rideterminato nei suoi confronti la pena in anni sei di reclusione ed euro 32.000 di muta in relazione a plurime contestazioni concernenti il traffico di sostanza stupefacente, deducendo violazione di legge in relazione ai termini dell’accordo che non sarebbero espressione di una sua effettiva volontà.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dlell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. :30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Dal contenuto della sentenza impugnata emerge che il ricorrente era presente al momento in cui è stato raggiunto il concordato sulla misura della pena e che lo stesso, unitamente ai propri difensori, hanno manifestato il loro consenso all’accordo, a nulla rilevando pertanto l’eventuale ripensamento dell’imputato dopo la ratifica, stante la irrevocabilità del negozio processuale.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 20.09.2023.