Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40839 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40839 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente a COGNOME NOME con trasmissione degli atti al tribunale competente per riformulazione dell’accordo. Dichiararsi inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’esito di concordato in appello previa rinuncia ai motivi di gravame, rideterminava la pena nei loro confronti nella misura concordata in relazione a numerose ipotesi di detenzione con finalità di cessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish.
Il ricorrente COGNOME NOME assume violazione dell’accordo in quanto lo stesso prevedeva l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.112 cod.pen., laddove la sentenza della corte distrettuale aveva mantenuto la circostanza aggravante sebbene bilanciata, in giudizio di equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche e assume a che l’accoglimento parziale dell’accordo determina vA nullità della sentenza impugnata in quanto, per giurisprudenza costante, il patto avrebbe dovuto essere accolto nella sua interezza o essere rigettato.
2.1 DI COGNOME NOME denuncia violazione di legge per mancato recepimento nel patto della richiesta di sospensione condizionale della pena al cui riconoscimento la richiesta di concordato era subordinatap
2.2 COGNOME NOME denuncia violazione di legge per il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche che pure erano state riconosciute in primo grado.
2.3 COGNOME NOME lamenta difetto di motivazione in ordine alla mancata specificazione degli aumenti per i singoli titoli di reato posti in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (sez.2, n.22002 del 10/04/2022, COGNOME, Rv.276102; sez.1, n.944 del 23/10/2019, M., Rv.278170).
I profili di doglianza articolati dai ricorrenti, ad eccezione di quello proposto da COGNOME NOME, sono inammissibili in quanto manifestamente privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell’art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell’accordo in ordine alla misura della pena concordata, che non presenta profili di illegalità, dall’altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 COGNOME e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 COGNOME, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (sez.3, 15.6.2016, COGNOME Rv. 268385; sez.2, 3/01/2014, COGNOME, Rv. 259825) e l’errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale (sez.1, n.30403 del 9/09/2021, COGNOME, Rv.279788).
2 COGNOME NOME assume che il giudice distrettuale avrebbe disatteso il contenuto del concordato per avere mantenuto la circostanza aggravante di cui all’art.112 cod.pen., pure bilanciata dalla circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ma la prospettazione risulta manifestamente infondata laddove il COGNOME, nella richiesta di pena concordata se da una parte aveva rinunciato ai motivi di ricorso diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, non aveva richiesto la esclusione della circostanza di cui ,ì’art.112 cod.pen., ma aveva chiesto che la stessa non operasse “in virtù dell’art.63 comma 4 cod.pen.”, e pertanto che della stessa non venisse tenuto conto ai fini degli aumenti della pena.
La Corte di Appello, nel recepire integralmente l’accordo RAGIONE_SOCIALE parti, ha applicato la pena nella misura concordata dalle parti, ritenendo bilanciate le aggravanti contestate (vale a dire la recidiva e l’aggravante ex art.112 cod.pen.) con le concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza conformemente a quanto indicato nell’accordo.
Manifestamente infondato è anche il ricorso di COGNOME NOME che si duole della misura degli aumenti apportati per la continuazione.
Sotto un primo profilo la censura si presenta improponibile atteso che la misura degli aumenti per i reati posti in continuazione (a fronte di 160 episodi di cessione di stupefacente di cui all’art.73 comma 4 d.P.R. 309/90) è stata fissata in conformità al concordato in appello nella misura di tre anni mesi 5 ed euro 12.800 pari a 8 giorni di reclusione ed euro 80 per ciascun episodio, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta
consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva la ipotesi di illegalità della pena (sez.5, n.7333 del 13/11/2018, Rv.275234).
Sotto diverso profilo la pena concordata, a titolo di aumento per ciascun episodio di spaccio (giorni otto di reclusione ed euro 80 di multa), non può certamente ritenersi illegale, trattandosi di aumento che non travalica il triplo della pena base fissata in anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 9.000 di multa e i singoli aumenti non determinano un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello che deriverebbe dall’applicazione del cumulo materiale (art.81 commi 1 e 3 cod.pen.). Inoltre a fronte di una condotta seriale, che annovera 161 episodi di spaccio, tutti compresi nell’alveo dell’art.73 comma 4 d.P.R. 309/90, la ‘previsione di singoli aumenti uniformi appare del tutto rispettosa della giurisprudenza di legittimità in ordine al grado di impegno motivazionale richiesto in ipotesi, come la presente, di concorso di reati della stessa specie, al fine di evitare che possa surrettiziamente procedersi al cumulo materiale, anziché al cumulo giuridico RAGIONE_SOCIALE pene (sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Rv.NUMERO_DOCUMENTO).
4. Manifestamente infondato è altresì il ricorso di COGNOME NOME il quale assume che in sede di accordo sulla pena ai sensi dell’art.599 bis cod.proc.pen. al ricorrente sarebbe stata applicata una pena illegale in quanto la corte di appello non avrebbe considerato che il giudice di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, le quali invece non figuravano nell’accordo sulla pena in appello.
Invero nella specie non ricorre né una violazione dei termini dell’accordo, né una ipotesi di pena illegale che giustificano il ricorso avverso una sentenza di concordato in appello. Le circostanze attenuanti generiche risultano infatti riconosciute a COGNOME NOME dal giudice di primo grado con giudizio di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti (foglio 367 della sentenza di primo grado) e nessuna richiesta in merito risulta essere stata formulata con la richiesta ex art.599 bis cod.proc.pen. La Corte di Appello, nella sentenza impugnata, si è limitata ad accogliere integralmente l’accordo raggiunto dalle parti in appello, irrogando la pena nella misura concordata di anni tre mesi sette giorni 18 di reclusione ed euro 11.816,00 di multa non incorrendo in alcuna violazione dell’accordo, né in ipotesi di pena illegale.
Fondato è invece il ricorso di COGNOME NOME il quale ha formulato una proposta di concordato in appello subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
DEPOSIT’AT9 IN CA
La Corte di appello, nel recepire l’accordo intervenuto tra le parti, ha tuttavia omesso di considerare che la richiesta era subordinata al riconoscimento del suddetto beneficio, nulla statuendo sul punto e limitandosi ad irrogare la pena finale richiesta pari a “anni uno, mesi dieci giorni diciotto di reclusione ed euro 5.416,00 di multa” la cui misura giustificherebbe, in astratto il riconoscimento del beneficio.
La decisione si pone pertanto in contrasto con il consolidato principio del giudice di legittimità secondo il quale “il beneficio della sospensione condizionale della pena si pone come elemento determinate nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale sua quale si è perfezionato il suddetto accordo”, così che il giudice non può frazionare l’accordo intervenuto tra le parti, dovendo invece, recepirlo per intero, ovvero disattenderlo procedendo, in tale caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato (sez.3, n.25994 del 6/03/2019, COGNOME, Rv. 276012).
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME deve pertanto essere accolto e per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, dovendo il giudice a quo procedere ad una nuova valutazione sui termini dell’accordo proposto.
I ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e’ non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), i ricorrenti vanno altresì condannati, ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen., al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i medesimi al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma 1’8 Giugno 2023