Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17729 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17729 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME Presidente –
Sent. n. sez. 576/2025
NOME COGNOME – Relatore
–
UP – 02/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 41958/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato in Argentina il 05/08/1994
avverso la sentenza emessa il 10/07/2024 dal la Corte d’Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca;
udito il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/07/2024, la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato – applicando a COGNOME NOME COGNOME la pena da questi concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen. -la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Roma, in data 13/12/2024, in relazione – come meglio specificato ai capi da A)
a E) della rubrica – ai reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, nonché di ricettazione e illecita detenzione di armi anche clandestine.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione della legge armi con riferimento alla conferma della sentenza di primo grado quanto alla disposta confisca del danaro, in relazione alla quale era stata del tutto omessa la motivazione nonostante quanto dedotto in appello circa l’insussistenza di un’ipotesi di confisca obbligatoria , e non essendo configurabile alcun nesso di pertinenzialità con i reati in tema di armi contestati al COGNOME ( nessuna evidenza di scambi o destinazione del danaro all’acquisto di altre armi).
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla medesima questione. Si evidenzia che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente motivato in ordine al nesso tra la somma sequestrata al COGNOME e il reato a lui ascritto.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla conferma della confisca del danaro, osservando che tale istituto non poteva trovare applicazione con riferimento all’ip otesi di mera detenzione di sostanze stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Assume infatti rilievo assorbente il fatto che, dalla sentenza impugnata, emerge inequivocabilmente che il COGNOME ha concordato la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ‘con espressa rinuncia agli altri motivi di appello (cfr. verbale odierna udienza’) .
Devono conseguentemente trovare applicazione gli insegnamenti di questa Suprema Corte secondo cui, da un lato, «in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione» (Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287256 -01).
D’altro lato, viene in rilievo l’ulteriore consolidato principio per cui «nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati» (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628 -02=.
Solo per completezza, appare opportuno evidenziare che il G.i.p., nel motivare la confisca del danaro, aveva dapprima fatto riferimento al profitto del reato, ma aveva successivamente chiarito di ritenere inverosimile la versione del COGNOME (secondo cui si trattava di risparmi) ‘alla l uce del fatto che ha, invece,
dichiarato di aver detenuto le armi avendo bisogno di danaro’ (cfr. pag. 5 del la sentenza di primo grado).
Risulta quindi evidente che il G.i.p. abbia ritenuto le somme in possesso del RIZZI il prezzo del reato di detenzione delle armi per conto altrui: la rinuncia al motivo sulla confisca ha peraltro precluso ogni possibilità, per la Corte territoriale, di procedere ad interventi correttivi della motivazione: a tale ultimo riguardo, cfr. da ultimo Sez. 5, n. 21884 del 30/03/2023, Kuis, secondo cui «ben può il giudice d’appello integrare la motivazione specificando (o modificando) l’originaria valutazione, purché da ciò non derivi un trattamento penale più grave per l’imputato (Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999, dep. 2000, Rv. 220529), afferendo il divieto di reformatio in peius alla parte dispositiva e non già alla motivazione della sentenza».
Le considerazioni sin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 02 aprile 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME