Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8314 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8314 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; de preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito plano.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 04/11/2025 con cui la Corte di appello di Torino, su concorde richiesta delle parti, ha applicato allo stesso ex art. 599bis cod. proc. pen. la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen. nonché m anifesta illogicità
della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato di rapina da ritenersi di lieve entità in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 86/2024.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabili nel caso di specie.
Nel concordato in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME