Concordato in Appello: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la sentenza emessa a seguito di un concordato in appello non è ricorribile per Cassazione. Questo strumento, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, permette alle parti di accordarsi sulla pena, ma una volta raggiunto l’accordo e validato dal giudice, la questione si chiude definitivamente. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. In quella sede, l’imputato e la procura avevano raggiunto un accordo, un concordato in appello appunto, per rideterminare la pena relativa a un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente deciso di impugnare tale sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione in merito alla congruità della pena applicata.
La Decisione della Corte sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su una norma specifica e inequivocabile: l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione stabilisce espressamente che le sentenze emesse ai sensi dell’articolo 599-bis (cioè quelle derivanti da un concordato in appello) non sono soggette a ricorso per Cassazione.
La Corte sottolinea come il concordato in appello sia un istituto processuale basato su un patto tra le parti. L’accusa e la difesa si accordano sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena. Il ruolo del giudice d’appello è quello di un controllore: deve verificare che l’accordo rispetti i limiti di legge e che la pena proposta sia congrua e non palesemente illegale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e lineari. L’istituto del concordato con rinuncia ai motivi di appello implica una valutazione congiunta dell’impugnazione da parte dell’accusa e della difesa. Le parti indicano precisamente al giudice la pena che ritengono giusta, e se il giudice la accetta, ritenendola congrua, la questione della sua adeguatezza è risolta. Sarebbe una contraddizione logica e giuridica permettere a una delle parti che ha promosso e accettato l’accordo di contestarlo successivamente, lamentando che la pena concordata sia eccessiva. L’accordo stesso preclude tale doglianza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza necessità di udienza, proprio per la sua manifesta infondatezza.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza la natura definitiva e vincolante del concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che la decisione sulla pena diventa, di fatto, inoppugnabile. La conseguenza pratica per il ricorrente è stata non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, a riprova della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi palesemente inammissibili.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
No, il ricorso non è ammissibile. L’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale esclude esplicitamente la possibilità di impugnare per Cassazione le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Perché non si può contestare la congruità della pena dopo un concordato in appello?
Perché il concordato è un accordo tra le parti processuali proprio sull’entità della pena. Avendo l’imputato accettato una determinata sanzione, non può successivamente lamentarne l’eccessività, a meno che non risulti palesemente illegale, aspetto che il giudice d’appello ha il dovere di verificare prima di ratificare l’accordo.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso ritenuto inammissibile?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, spesso con una procedura semplificata (‘de plano’), e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI Il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; -lette/sentite -l -conclusioni del PG
FATTO E DIRITTO
NOME, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigraf cui la Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R
Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla congruità della pena appli
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo io stesso es avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in c del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condott e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in part dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di c l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di app avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il ri correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo del Peraltro, non risulta deducibile il motivo afferente all’eccessività del trattamento sa considerato che le parti hanno precisamente indicato al giudice la pena da applicare come determinata, è stata ritenuta congrua dal giudice di merito e non risulta illegal
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024.