Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10085 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10085 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi di
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 08/04/2025 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dei COGNOME e di NOME e l’inammissibilità del ricorso di COGNOME; letta per NOME la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 8 aprile 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza in data 3 giugno 2024 del G.u.p. del Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME e a NOME COGNOME e ha confermato la condanna per NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.NOME e NOME COGNOME nonchØ NOME COGNOME eccepiscono con separati ricorsi la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche. NOME COGNOME eccepisce invece la violazione di legge perchØ la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il concordato della pena in appello per mancanza di procura speciale che invece era agli atti. La difesa di NOME presenta una
memoria in cui si limita a chiedere l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso di NOME COGNOME Ł fondato. Risulta agli atti che il difensore, NOME COGNOME, era provvista di procura speciale per proporre il concordato in appello. Pertanto, la decisione di inammissibilità dell’istanza, in assenza di un requisito di legge, va annullata senza rinvio con trasmissione alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.
Sono manifestamente infondati, invece, gli altri ricorsi. Per i COGNOME, la Corte di appello ha evidenziato che non avevano mostrato segni di resipiscenza e che avevano rinunciato a dei motivi già infondati. Per COGNOME, a queste stesse ragioni si unisce la considerazione della sua proclività a delinquere, documentata sia dai precedenti penali sia dall’intercettazione progressivo 271, rit. 124/20 del 3//2020 in cui comunicava a COGNOME che, appena tornato libero, avrebbe ripreso a rubare.
GLYPHSulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi dei COGNOME e di COGNOME debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 25 febbraio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME