Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46531 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46531 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, tramite separati ricorsi curati dai rispettivi Difensori, per la cassazione della s con cui il 4 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod pen., in parziale riforma della decisione con cui il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 16 giugno all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili della violazion artt. 74, comma 6 (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), e 73, comma 5 (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, fatti commessi tra il 2017 ed il 2019, condannando ciascuno degli imputati alla pe stimata di giustizia, ha ridetermiNOME, riducendole, le sanzioni; con conferma nel resto.
NOME COGNOME si affida a due motivi con i quali denunzia promiscuamente difetto motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo quanto all’omesso riconoscimento del minimo edittale della pena sia quanto al mancato riconoscimento di un minimo aumento per la continuazione tra i reati.
NOME COGNOME lamenta, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione dell’ar 129 cod. proc. pen.
NOME COGNOME censura, con un unico complessivo motivo, difetto di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. sotto il profilo della dosimetria della pena.
NOME COGNOME si affida a due motivi con i quali si duole promiscuamente di violazio di legge e di vizio di motivazione, in relazione alla – si stima – errata applicazione della ex artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
NOME COGNOME, infine, denunzia errata qualificazione giuridica del fatto (art. 74, c 6, del d.P.R. n. 309 del 1990).
2. Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati.
La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. (“Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”), introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle Parti, pubblica e privata, sulla rinu a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto string legittimità dell’iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello.
L’art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissib del ricorso con pronuncia da emettersi de plano.
Ed è appena il caso di notare che, per quanto riguarda NOME COGNOMECOGNOME vi è un error materiale – refuso alla p. 7 della motivazione ma che il dispositivo è corretto, come da acco
Essendo, dunque, le impugnazioni inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Cort Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.