Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1159 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1159 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 29/05/1978
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE RAGIONE_SOCIALE cli VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza Sezione 1^ n. 16798 del 30 novembre 2022, dep. 2023, questa Corte ha annullato la sentenza emessa in data 23 marzo 2021 dalla Corte di assise di appello di Venezia, che aveva confermato la condanna inflitta a Lufaj Gjon per i delitti di cui agli artt. commi 1, 2 e 6 cod. pen., 4 I. n. 146 del 2006 e 12, comma 3, lett. a) e d), aggravato ai sen dei commi 3-bis) e 3-ter lett. b) d.lgs. n. 286 del 1998, limitatamente all’aggravante di cui all’a 12, comma 3, lett. d) d. Igs. n. 286 del 1998, con riferimento all’utilizzo di servizi internaz di trasporto e di documenti contraffatti, rinviando ad altra sezione della Corte di assise di appe di Venezia per la rideterminazione della pena al netto dell’eliminata aggravante.
Con la sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Venezia, decidendo quale giudice del rinvio, «in parziale riforma della sentenza della Corte di appello di Venezia in d 23 marzo 2021, pronunciata nei confronti di NOME Gjon, esclusa l’aggravante di cui all’art. comma 3-bis d. Igs. n. 286 del 1998», ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in anni di reclusione ed euro 10.000 di multa.
In motivazione la Corte ha dato conto delle ragioni del mancato accoglimento dell’accordo raggiunto dalle parti, a sensi dell’art. 599-bis cod. pen., in ordine alla misura della pena, perché lo stesso non aveva tenuto conto dell’aggravante prevista dall’art. 12, comma 3, lett. d d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte riferita alla realizzazione del fatto da parte di più per sulla quale ormai si era formato il giudicato, posto che la declaratoria di incostituzionalità a colpito la norma di cui all’art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. n. 286 del 1998 soltanto nella in cui era previsto un aggravio di pena per la realizzazione del fatto medesimo mediante servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti
Con il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse di Lufaj Gjon dal difensore, sono articolati due motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. p quali è denunciata:
la violazione dell’art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. n. 286 del 1998, sul riliev l’accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. era stato respinto non l’incongruità della pena prospettata ma per un errore nel relativo procedimento di calcolo, ossi per effetto della mancata considerazione dell’aggravio di pena derivante dalla circostanza di cui alla norma citata, limitatamente alla commissione del fatto ad opera di più persone;
la violazione dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., sul rilievo che, una vo respinto l’accordo sulla pena siglato dalle parti, era stata pronunciata immediatamente l sentenza senza disporre la prosecuzione del processo in modo tale da consentire alle parti medesime una rimodulazione dell’accordo o, quantomeno, la formulazione di conclusioni nel merito, tanto avendo integrato una nullità generale a regime intermedio per violazione del diritt al contradditorio.
Con requisitoria scritta in data 3 novembre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente dato atto che nel giudizio di rinvio, è ammissibile, in assenza di specifiche preclusioni normative, il concordato sulla pena previsto dall’art. 599-bis cod. pr pen. nel caso in cui residuino margini di discrezionalità nella decisione del giudice del ri imposti dall’art. 627 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46283 del 12/10/2022, Rv. 283999), essendo, tra l’altro, la fase rescissoria caratterizzata da assoluta autonomia, negli ambiti indicati da 627 cod. proc. pen., rispetto a quella rescindente (Sez. 3, n. 25797 del 30/03/2021, Rv. 283905) e che il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all’esito del giudizio (Sez. 2, n. 306 del 07/06/2023, Rv. 284869; Sez. 3, n. 28018 del 14/02/2023, Rv. 284806), pur nel rispetto del principio di tassatività delle impugnazioni, dovendosi garantire all’imputato un rimedio a a consentire il controllo su una decisione per lui pregiudizievole in ragione del negato accesso a un trattamento sanzionatorio più favorevole (Sez. 6, n. 31556 del 13/07/2022, Rv. 283610).
Ciò posto, il primo motivo di ricorso si pone in contrasto con il principio di di secondo il quale, il concordato tra le parti sui motivi d’appello di cui all’art. 599-bis cod pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il qual sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione degl istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena (Sez. 1, n. 31247 del 21/05/20 Rv. 276409).
Legittimamente, dunque, la Corte di merito ha respinto l’accordo sulla determinazione della pena da applicare al ricorrente: le parti, infatti, non sono incorse in un mero erro calcolo nei passaggi intermedi funzionali alla determinazione della pena finale (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Rv. 283284), ma hanno espunto dal calcolo medesimo un’aggravante ad effetto speciale incidente sulla stessa determinazione della pena base, sulla quale, peraltro, si era gi formato il giudicato.
Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte di assise di appello del rinvio, in esito all’udienza camerale di trattazione partecipata ex art. 23-bis I. n. 176/2020 dell’appello proposto nell’interesse di Lufaj Gjon, respinto l’accordo sulla pena prospettata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., tuttavia, accolto la ‘richiesta subordinata’ avanzata dalla difesa, così formulata nell’ist depositata in Cancelleria tramite PEC in data 5 giugno 2023:«escludersi l’aggravante di cui al
comma 3-bis dell’art. 12 d.lgs. n. 286/1998, ricorrendo una sola delle aggravanti di cui al comma 3 del medesimo articolo, per l’appunto quella del numero dei concorrenti nel reato pari o superiore a tre di cui al comma 3 lett. d) prima parte, ed operare un solo aumento di pena per l’aggravante di cui al comma 3-ter dell’art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (fine di profitto), con successiva riduzione per la concessione delle attenuanti generiche, stante il divieto di bilanciamento di al comma 3-quater dell’art. 12 d.lgs. n. 286/1998, aumento per la continuazione, nei limiti d quanto già statuito nei precedenti gradi del giudizio di merito, e riduzione per il rito» (cfr. pag. 1, secondo capoverso della sentenza impugnata).
La pena inflitta all’imputato è stata, infatti, così determinata: esclusa l’aggravante di all’art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998, «pena base anni cinque di reclusione ed euro 15.750,00 di multa, aumentata ex art. 12, comma 3-ter, d.lgs. n. 286;1998 ad anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 21.000,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni quattr e mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, aumentata complessivamente ex art. 81 cpv. cod. pen. ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, ridotta per il rito ad anni tre di reclusione ed euro 10.000, di multa».
Non ricorre, dunque, l’eccepita nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett c), e 180 cod. proc. pen. della sentenza impugnata, emessa all’esito dell’udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandernia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza disporre rinvio per consentire all’imputato proposizione di un nuovo accordo, posto che la detta invalidità si verifica soltanto «qualor l’appellante, nelle proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l’accogliniento del concorda appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l’ipotesi di rige dell’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 37981 del 12/07/2023, Rv. 285182): il che non è accaduto nell’ipotesi al vaglio, come fin qui illustrato.
L’articolata censura, dunque, oltre che generica, non risulta assistita dal necessari interesse, concreto ed attuale ad impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen..
4. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/11/2023.