Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Diventa Intoccabile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla determinazione della pena nel giudizio di secondo grado. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti che limitano la possibilità di impugnare la sentenza che recepisce tale accordo. La decisione chiarisce che, una volta raggiunto il patto sulla sanzione, non è più possibile lamentarsi della sua presunta eccessività.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. In sede di appello, l’imputato e la Procura Generale avevano raggiunto un accordo sulla pena, applicando le attenuanti generiche e rinunciando agli altri motivi di gravame. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo, emetteva la sentenza in conformità. Nonostante ciò, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in riferimento alla misura della pena concordata, ritenendola non congrua.
I Limiti al Ricorso dopo un Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basandosi su un principio consolidato nella sua giurisprudenza. L’ordinanza sottolinea che la scelta di accedere al concordato in appello implica una rinuncia implicita a contestare la congruità della pena pattuita. L’accordo tra le parti cristallizza la sanzione, rendendola non più oggetto di discussione nel merito.
Il ricorso in cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e ben definiti, che non riguardano la valutazione della pena. Essi includono:
1.  Vizi della volontà: qualora si dimostri che il consenso dell’imputato all’accordo sia stato viziato (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
2.  Vizi nel consenso del Procuratore Generale: se emergono irregolarità nel consenso prestato dalla pubblica accusa.
3.  Difformità della pronuncia del giudice: nel caso in cui la sentenza del giudice si discosti da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza, inclusa quella sulla misura della pena, è preclusa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la censura sulla congruità del trattamento sanzionatorio non è consentita, poiché la volontà dell’imputato di accedere al concordato, rinunciando ad altri motivi, sana qualsiasi potenziale contestazione sul quantum della pena. Scegliere questa via processuale significa accettare la pena come equa e definitiva. La Cassazione ha richiamato un suo precedente (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), ribadendo che sono inammissibili anche le doglianze relative ai motivi di appello a cui si è rinunciato o alla mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.), poiché l’accordo presuppone la rinuncia a far valere tali questioni.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la natura dispositiva e tombale del concordato in appello. Per l’imputato, esso rappresenta una scelta strategica che offre il vantaggio della certezza della pena, ma comporta la perdita della possibilità di contestarne l’entità in un successivo grado di giudizio. La decisione della Cassazione serve come monito: l’accordo sulla pena è un patto serio e vincolante. Una volta siglato, non si può tornare indietro per rinegoziare i termini o lamentarsi del risultato. La conseguenza di un ricorso infondato, come in questo caso, è non solo l’inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza frutto di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici che riguardano la validità dell’accordo stesso, come un vizio nella formazione della volontà dell’imputato, un’irregolarità nel consenso del Procuratore Generale, o una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito.
Si può contestare la congruità della pena dopo aver accettato un concordato in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione sulla sua misura. Accettando il concordato, l’imputato rinuncia implicitamente a considerare la pena ingiusta o eccessiva.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile dopo un concordato in appello?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarlo nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende a titolo di sanzione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8960  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
NOME -a~tt;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Catania, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, vizio d motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio;
rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, aveva rinunciato agli altri motivi di appello;
ritenuto pertanto che la censura sulla congruità del trattamento sanzionatorio concordato debba ritenersi non consentita, alla luce del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso il 17 gennaio 2025
Il consiglie GLYPH stensore
I Presidente