Concordato in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Diventa Intoccabile
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento cruciale nel sistema processuale penale, consentendo alle parti di definire l’esito del giudizio di secondo grado attraverso un accordo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato con forza la natura vincolante di tale accordo, stabilendo chiari limiti alla sua impugnabilità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: dalla Condanna all’Accordo in Appello
Un uomo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli per il reato di rapina impropria. La pena inflitta era di 2 anni di reclusione e 400 euro di multa, tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche e di quella del danno di speciale tenuità.
Successivamente, in sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale raggiungevano un accordo. In cambio della rinuncia a tutti gli altri motivi di impugnazione, le parti concordavano una rideterminazione della pena. La Corte d’Appello di Napoli, ritenendo congrua la pena concordata, la fissava in 1 anno e 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa.
Il Ricorso in Cassazione e le Doglianze dell’Imputato
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. Le sue lamentele si concentravano esclusivamente sulle modalità di calcolo della pena, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello carente, contraddittoria e illogica. Nello specifico, contestava:
- Una diminuzione per le attenuanti generiche inferiore a un terzo.
- Una riduzione asimmetrica tra la pena detentiva e quella pecuniaria.
- Una diminuzione per le attenuanti generiche maggiore rispetto a quella per l’attenuante specifica.
In sostanza, dopo aver beneficiato di una riduzione di pena grazie al concordato in appello, l’imputato tentava di ottenere un ulteriore ‘sconto’ criticando i criteri discrezionali che avevano portato alla quantificazione della sanzione da lui stesso accettata.
L’Analisi della Cassazione sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali che governano l’istituto del concordato in appello.
La Natura Vincolante dell’Accordo
Il punto centrale della decisione è la natura del concordato: esso è un vero e proprio ‘negozio processuale’, un patto unitario e vincolante stipulato liberamente tra le parti. Una volta che questo accordo viene recepito nella decisione del giudice, non può essere modificato unilateralmente da una delle parti che lo ha promosso o vi ha aderito. L’accoglimento della richiesta, infatti, presuppone che il giudice condivida non solo la qualificazione giuridica del fatto, ma anche ogni altro elemento che influisce sul calcolo della pena.
La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Sindacato di Legittimità
La determinazione della misura della riduzione per le circostanze attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non può essere oggetto di ricorso per cassazione, a meno che non sia frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel contesto di una pena concordata, questa regola è ancora più stringente: l’imputato, accettando la pena finale, accetta implicitamente anche il percorso argomentativo e i calcoli che l’hanno determinata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base della peculiarità dell’istituto del ‘concordato in appello’. La richiesta su cui le parti convergono è vincolante nella sua interezza. Il giudice non può applicare una pena diversa da quella pattuita. Di conseguenza, l’imputato non può, in un secondo momento, contestare la congruità della pena che lui stesso ha contribuito a determinare e ad accettare. L’unica via per contestare un concordato in Cassazione è dimostrare l’illegalità della pena concordata (ad esempio, perché inferiore ai minimi edittali), non criticare le scelte discrezionali del giudice che ha ratificato l’accordo.
Inoltre, la Corte ha specificato che, per i reati puniti con pene congiunte (detentiva e pecuniaria), il giudice deve sì ridurre entrambe le pene in caso di attenuanti, ma non è obbligato a usare lo stesso criterio di riduzione per entrambe.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza la stabilità e la certezza degli accordi processuali. La decisione della Cassazione invia un messaggio chiaro: il concordato in appello è un patto serio e vincolante. Chi vi aderisce non può sperare di rimetterlo in discussione successivamente per motivi legati alla discrezionalità del calcolo della pena. Ciò garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando ricorsi pretestuosi e confermando che l’accordo processuale, una volta consacrato in una sentenza, acquista una forza quasi inscalfibile, salvo i rari casi di palese illegalità.
È possibile impugnare in Cassazione la misura della pena decisa con un ‘concordato in appello’?
No, di norma non è possibile. La Cassazione ha chiarito che l’accordo sulla pena è un ‘negozio processuale’ vincolante. Una volta accettato, l’imputato non può contestare gli aspetti discrezionali del calcolo della pena, come la quantificazione delle attenuanti. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi di una pena palesemente illegale.
Se le parti concordano una pena, il giudice può modificarla?
No, il giudice non può applicare una pena diversa da quella concordata. L’accoglimento della richiesta di ‘concordato in appello’ implica la condivisione da parte del giudice di tutti gli elementi dell’accordo, inclusa la qualificazione giuridica del fatto e il calcolo della sanzione. Applicare una pena diversa annullerebbe l’accordo stesso.
Nella riduzione della pena per le attenuanti, il giudice deve usare lo stesso criterio per la reclusione e per la multa?
No. La Corte ha ribadito che, anche in presenza di pene congiunte (detentiva e pecuniaria), il giudice deve operare la riduzione su entrambe ma non è obbligato a seguire il medesimo criterio quantitativo per la diminuzione. La scelta di applicare il minimo per una non lo vincola a fare lo stesso per l’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9118 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9118 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza dei 11/09/2024 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell’11/10/2022 il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di rapina impropria per cui, esclusa la contestata recidiva e ritenute invece in suo favore le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., l’aveva condannato alla pena finale di anni 2 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
la Corte di appello di Napoli, nel prendere atto dell’accordo processuale raggiunto tra difensore, a tal fine munito di procura speciale, ed il Procuratore Generale, con la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa;
- ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del difensore che deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge con riguardo all’art. 125 comma 3, cod. proc. pen., quanto alla diminuzione inferiore al terzo per le attenuanti generiche, alla asimmetrica diminuzione RAGIONE_SOCIALE pene detentiva e pecuniaria, alla maggiore diminuzione riferita alle circostanze attenuanti generiche rispetto a quella riferita all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..
Il ricorso è inammissibile.
- Va ancora una volta in quest’occasione ribadito che, stante la peculiarità dell’istituto del “concordato in appello”, la richiesta su cui hanno convenuto le parti in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Rv. 278114 – 01, in cui la Corte ha precisato che l’applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l’annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l’applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).
Questa Corte, nel suo massimo consenso, aveva affermato che le parti, attraverso l’istituto di cui all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., esercitano i potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (cfr., Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715).
Tanto premesso, è allora appena il caso di riaffermare che la misura della riduzione della pena per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti rappresenta un tipico aspetto della discrezionalità attribuita al giudice del merito e non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017, COGNOME); sotto altro profilo, inoltre, è consolidata, nella giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione secondo cui, nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dal riconoscimento di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione
detentiva e di quella pecuniaria, con la conseguenza che la individuazione del minimo della prima non comporta, di per ciò stesso, che tale risultato debba riguardare anche la seconda (cfr., Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, D.G. Rv. 265184 – 01; Sez. 4, n. 20228 del 15/03/2012, COGNOME, Rv. 252682 – 01,; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 30548 del 14/05/2024, COGNOME; Sez. 5, n. 35277 del 12/07/2023, COGNOME; conf., specificamente, in tema di applicazione concordata della pena, Sez. 4, Sentenza n. 42144 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282069 – 01).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 9/01/2025
Il AVV_NOTAIO esten5ore il Presidente