Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20979 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 08/09/1987
COGNOME NOMECOGNOME nato a Caltagirone il 20/08/1958
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania in data 23 aprile 224, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 629 e 416bis .1 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.
Ricorrono per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei propri rispettivi difensori.
2.1. NOME COGNOME deduce quattro motivi di impugnazione con cui censura l’affermazione di responsabilità, la sussistenza dell’aggravante mafiosa, l’applicazione della recidiva e l’entità dell’aumento ex art. 81 cod. pen.
2.2. NOME COGNOME si duole della mancata motivazione in ordine alla volontà della parte di accedere al concordato, non avendo la Corte di appello verificato la manifestazione di volontà e la rinuncia ai motivi, limitandosi a enunciare l’accordo sulla pena .
I ricorsi sono inammissibili.
3.1. Il ricorso di COGNOME è proposto con motivi non consentiti.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01 ), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194-01 ), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278114-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878-01).
3.2. Le doglianze di COGNOME sono manifestamente infondate.
La sentenza impugnata dà adeguatamente conto della presenza degli imputati e dei loro difensori all’udienza del 6 marzo 2025, precisando poi in motivazione che «le parti hanno insistito nella richiesta di concordato , previa rinunzia agli altri motivi di appello, con determinazione della pena finale» nei termini ivi riportati nel dettaglio.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis , cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di co lpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025