Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, noto anche come patteggiamento in appello, è uno strumento processuale che offre una via per definire il giudizio di secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, la sua natura di negozio processuale impone limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questi confini, chiarendo in quali casi il ricorso contro una sentenza di concordato è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, decideva, tramite il suo difensore, di accedere al concordato in appello. In accordo con la procura, la Corte di Appello di Roma applicava una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un presunto travisamento dei fatti e una motivazione carente e illogica riguardo alla sua responsabilità penale.
Limiti al Ricorso contro il Concordato in Appello: La Decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello (ex art. 599-bis c.p.p.) può essere impugnata solo per motivi specifici, che non includono una rivalutazione del merito della vicenda.
Il ricorrente, infatti, cercava di rimettere in discussione la sua colpevolezza attraverso motivi legati alla valutazione dei fatti e alla logicità della motivazione, argomenti tipici di un appello classico ma preclusi a chi sceglie la via dell’accordo processuale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito che il concordato in appello è un vero e proprio negozio processuale. Le parti (imputato e pubblico ministero) esercitano un potere dispositivo riconosciuto dalla legge, stipulando liberamente un accordo che, una volta recepito dal giudice nella sentenza, non può essere modificato unilateralmente.
L’impugnazione è consentita solo per vizi che attengono alla formazione dell’accordo stesso, quali:
1. Vizi della volontà: se il consenso di una delle parti a raggiungere l’accordo è stato viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Mancato consenso del pubblico ministero: se l’accordo è stato raggiunto senza il valido consenso della pubblica accusa.
3. Difformità della sentenza: se la pena applicata dal giudice è diversa da quella concordata tra le parti.
4. Illegalità della pena: se la pena pattuita è illegale e non conforme alla legge.
Nessuno di questi motivi era stato sollevato nel caso di specie. Il ricorso si basava, al contrario, su una critica alla ricostruzione dei fatti, un aspetto a cui l’imputato ha implicitamente rinunciato nel momento in cui ha scelto di accordarsi sulla pena. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è strategica e definitiva. Accettando di patteggiare la pena, l’imputato rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità e accetta che la sentenza diventi quasi inattaccabile, salvo i rari casi di vizi procedurali sopra elencati. Per l’avvocato, è fondamentale illustrare chiaramente al proprio assistito le conseguenze di tale scelta, sottolineando che non sarà più possibile, in sede di legittimità, sollevare questioni relative alla valutazione delle prove o alla coerenza della motivazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle Ammende, a riprova della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso degli strumenti di impugnazione.
Che cos’è il concordato in appello?
È un accordo processuale tra l’imputato e il pubblico ministero, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, con cui le parti concordano la pena da applicare nel giudizio di appello, rinunciando ai relativi motivi di impugnazione. L’accordo deve poi essere ratificato dal giudice.
Per quali motivi si può impugnare una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per motivi specifici che riguardano la validità dell’accordo, come vizi nella formazione della volontà delle parti, il mancato consenso del pubblico ministero, una pena applicata dal giudice diversa da quella concordata, o l’illegalità della pena stessa. Non è possibile contestare la ricostruzione dei fatti o la motivazione sulla responsabilità penale.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26153 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26153 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Ucraina il 10/01/1985 avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito ‘ de plano ‘
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 11/11/2024 con cui la Corte di appello di Roma ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione ai reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, travisamento dei fatti, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità per i reati di cui al capo di imputazione.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile solo
qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabili nel caso di specie.
Nel concordato in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 maggio 2025