Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7161 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato a NOME il 03/12/1956 NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 31/10/1978
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Latina del 22 maggio 2023, ha rideterminato, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a COGNOME nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa e a COGNOME in quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 5, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen.
Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. (COGNOME); violazione di legge per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (COGNOME).
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, i quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal diverso contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costituisce l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per
cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.