Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49323 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 49323 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Napoli DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 5814/23 della Corte di appello di Napoli del 08/05/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
rilevato
che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME la pena di un anno di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., ritenu avvinti dal vincolo della continuazione;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che deduce la violazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello irrogato una pena di specie diversa rispetto a quella oggetto di accordo tra le parti riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche;
che al di là della formale deduzione, il ricorrente si duole, dunque, del mancato esercizio da parte del giudice di appello del potere di riconoscere d’ufficio le circostanze attenuanti generiche;
che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia o all’applicazione di una pena illegale (tra molte v. Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142);
che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.;
che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Presì,dente