Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la definizione rapida del processo penale, ma comporta conseguenze determinanti sulle facoltà di impugnazione. Quando le parti raggiungono un accordo sulla rideterminazione della pena, rinunciando contestualmente ad altri motivi di gravame, si chiude una porta processuale che difficilmente può essere riaperta in sede di legittimità.
L’analisi dei fatti
Nel caso in esame, un imputato aveva presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia. Tale sentenza era stata pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., ovvero a seguito di un accordo tra le parti sui motivi di appello. Il ricorrente, nonostante l’accordo intervenuto, ha tentato di dedurre in Cassazione un vizio di motivazione relativo alla decisione di secondo grado.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come l’adesione al concordato in appello non sia una mera formalità, ma un atto giuridico che produce effetti preclusivi precisi. Chi sceglie la via dell’accordo accetta implicitamente la definitività della decisione sui punti concordati, limitando il controllo della Cassazione a profili strettamente circoscritti e non estensibili al merito o alla motivazione ordinaria.
Il valore del concordato in appello
Il principio cardine espresso dalla Corte è che l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza diversa da quelle tassativamente indicate dalla giurisprudenza. Questo meccanismo serve a garantire la stabilità degli accordi processuali e a evitare che il sistema venga sovraccaricato da ricorsi che contraddicono la volontà espressa in precedenza dalle parti stesse.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso contro una sentenza di concordato in appello è ammesso solo in casi limite. Nello specifico, le uniche eccezioni riguardano l’irrogazione di una pena illegale (ovvero una sanzione che fuoriesce dai binari normativi) o vizi relativi alla formazione della volontà della parte (ad esempio, un consenso estorto o non consapevole). Poiché nel caso di specie il ricorrente lamentava un generico vizio di motivazione, la doglianza è stata ritenuta incompatibile con la natura dell’accordo sottoscritto. Inoltre, la Corte ha rilevato l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, applicando rigorosamente l’art. 616 c.p.p. per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il concordato in appello costituisce un punto di non ritorno per la strategia difensiva. Una volta accettato l’accordo sulla pena, non è possibile tornare sui propri passi contestando la motivazione della sentenza, a meno che non si riscontrino errori macroscopici sulla legalità della sanzione o sulla validità del consenso. La decisione della Cassazione funge da monito: l’inammissibilità del ricorso non solo preclude l’esame dei motivi, ma espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende, quantificate in questo caso in 3.000 euro.
Si può ricorrere in Cassazione dopo un accordo sulla pena in appello?
Sì, ma solo per motivi limitatissimi come l’illegalità della pena o vizi nel consenso, poiché l’accordo implica la rinuncia agli altri motivi.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Quali sono le eccezioni alla rinuncia dei motivi nel concordato?
Le uniche eccezioni riguardano l’irrogazione di una pena illegale o questioni relative alla validità della volontà espressa dalle parti durante l’accordo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48732 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48732 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio motivazione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.