Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9537 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9537 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME, NOME e NOME hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26 febbraio 2025 pronunciata nei confronti dei primi due ex art. 599-bis cod. proc. pen. – con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato per tutti, quanto all’affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Roma, in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essersi associati al fine di importare quantitativi di sostanze stupefacenti e, in particolare COGNOME NOME e NOME per più episodi di detenzione e cessione, e COGNOME NOME, per più falsi ideologici realizzati inducendo pubblici ufficiali ad intestare autovetture a persone diverse dal loro reale acquirente, utilizzate per l’attività di cittadini albanesi, operativi sul territorio, e dediti al traffico di sosta stupefacenti;
che il ricorso proposto per mezzo del difensore da COGNOME è affidato ad unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello omesso di rigettare il concordato tra le parti, in quanto prevedeva una pena sproporzionata per il ricorrente, senza tenere conto che, nei confronti di quest’ultimo non era stata mai contestata ab origine la fattispecie associativa di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990;
che il ricorso proposto per mezzo del difensore da NOME è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce, per ragioni analoghe, la violazione dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., sempre in relazione all’eccessività della pena;
che il ricorso, proposto per mezzo del difensore da NOME, è affidato a due motivi;
che, in primo luogo, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione, per violazione delle regole in tema di prova, laddove il giudice avrebbe ritenuto sussistente la condotta del ricorrente di aver agito come prestanome quanto alle auto a lui falsamente intestate, senza tuttavia aver tenuto conto dell’ambiguità del compendio probatorio, solamente indiziario, che avrebbe dovuto mostrare, per spiegare il coinvolgimento del ricorrente, che tutte le auto a lui intestate erano utilizzate dai soggetti dediti allo spaccio, e non solo quelle indicate all’interno del giudizio;
che il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, avendo il giudice del merito inflitto una pena eccessiva e negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza tener conto dello stato di incensuratezza del ricorrente e del lasso di tempo intercorso dalla commissione del reato e operando, inoltre, una valutazione irragionevole, avendo concesso, proprio a causa dell’incensuratezza, le attenuanti ad altro soggetto imputato nello stesso procedimento per i reati di cessione di sostanze stupefacenti.
Considerato che i ricorsi di NOME, NOME si prestano ad una trattazione unitaria deducendo un motivo identico;
che tale motivo non è consentito ha avuto riguardo alla tipologia di pronuncia resa a loro carico in quanto riguardante il concordato in appello, che può essere impugnato laddove la pena risulti inflitta in violazione di una norma di legge, e non dove invece si ritenga sproporzionata.
Considerato che il primo motivo del ricorso di NOME non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica critica, nonché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;
che il giudice del merito ha motivato la condotta del ricorrente basandosi sul numero delle automobili acquistate, 157 veicoli, sull’apertura da parte di questi di una partita IVA per l’esercizio dell’attività nonostante un reddito basso, sul fatto che molte auto a lui intestate erano in uso a terze persone e a un consistente numero di soggetti di nazionalità albanese dediti all’attività di spaccio che da ciò si poteva logicamente dedurre – come hanno correttamente evidenziato i giudici di primo e secondo grado – che questi stesso esercitando un’attività di intestazione di veicoli come prestanome di quei soggetti.
Considerato che il secondo motivo del ricorso di NOME non è consentito in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive;
che la Corte d’appello, nel richiamare le valutazioni del primo giudice, ha tenuto conto dell’intensità del dolo e della capacità a delinquere, denotata dall’imputato nel reiterare più volte la condotta nel tempo e in maniera professionale e seriale, che rendevano logicamente credibile l’inopportunità di una riduzione di pena, e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, a cui si riteneva correttamente ostare, inoltre, anche la mancanza di segni di resipiscenza o ravvedimento da parte del ricorrente.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.